Aggiornamento del 25 agosto 2023
Lo scorso 11 agosto il Ministero della Salute ha emesso una circolare che aggiorna le misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, anche a seguito del decreto Legge del 10 agosto di abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza. Nel link a fondo pagina si può scaricare la circolare per averne completa conoscenza.
Questi, ad ogni buon conto, i punti salienti.
In caso di persona con diagnosi confermata di covid-19 (risultata cioè positiva ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2) questa non è più sottoposta alla misura dell’isolamento.
Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.
In particolare è consigliato, tra le altre cose:
In caso di persone che sono venute a contatto con casi di covid-19, non si applica nessuna misura restrittiva. Il Ministero raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.
Aggiornamento del 2 settembre 2022
Con la Circolare n. 88744 del 31/08/2022 il ministero della Salute ha definito le nuove disposizioni relative ai contagi Covid-19.
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora confermate le indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 19680 del 30/03/2022. A questi soggetti è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Aggiornamento del 30 giugno 2022
Al termine di un lungo confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico, INAIL e parti sociali è stato siglato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (la stesura precedente risaliva al 6 aprile 2021).
USO DELLA MASCHERINA: La principale novità riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie, in particolare delle mascherine FFP2 e non più di quelle chirurgiche.
Anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (ad es. trasporti e sanità) l'uso della mascherina - si legge nel documento - "rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo".
Sarà, quindi, il datore di lavoro "su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi", a individuare "particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2) che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. Il nuovo Protocollo riprende le indicazioni relative al contingentamento di accesso agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e la necessità di garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro.
FEBBRE. Rimane il divieto di entrare sui luoghi di lavoro con 37,5 di febbre.
DURATA PROTOCOLLO. Le parti si sono impegnate a incontrarsi nuovamente se cambierà il quadro epidemiologico "e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure".
Aggiornamento del 9 maggio 2022
Fino al 30 giugno confermato il Protocollo di Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il Governo ha scelto di proseguire sulla linea della prudenza e ha confermato fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto da Governo e parti sociali il 6 aprile 2021.
La decisione è arrivata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Confcommercio e le altre associazioni del mondo datoriale e con le rappresentanze sindacali e sarà formalizzata a breve in un verbale ad hoc.
Il 6 aprile 2022, la Vice Presidente di Confcommercio Nazionale, Donatella Prampolini, in occasione dell'incontro con le Parti Sociali e con i Ministeri della Salute e del Lavoro, si era pronunciata in merito ai Protocolli Covid-19 attuati negli ambienti di lavoro così commentando: "I protocolli Covid concordati in pieno lockdown hanno funzionato affinché i luoghi di lavoro fossero luoghi sicuri. Imprese e lavoratori hanno responsabilmente fatto la loro parte. Dobbiamo continuare su questa strada nel periodo di transizione verso l’uscita dalle restrizioni".
L’obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 con l'obiettivo di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Ricordiamo che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Riteniamo utile ricordare che cosa prevede il Protocollo per contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e quali sono le indicazioni approvate dal Governo il 6 aprile 2021.
Informazione
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
Modalità d'ingresso in azienda
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. [2]
Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al DPCM vigente.
Modalità di accesso dei fornitori esterni
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
L’azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.
Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.
Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e Smart Work, rimodulazione dei livelli produttivi)
Con riferimento a quanto previsto dal dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto.
Procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi.
Assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Sorveglianza sanitaria/medico competente (RLS)
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.
Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19."
[1] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del DPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
[2] Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
Aggiornamento del 7 febbraio 2022
"Segnaliamo che il Ministero della Salute ha pubblicato il 4 febbraio 2022 una Circolare (scaricabile a fondo pagina) che ha aggiornato le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti “stretti” asintomatici di casi di infezione da SARS CoV2.
La Circolare prevede che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per:
per tutte le altre fattiscpecie (inclusi i soggetti asintomatici non vaccinati) la quarantena per contatto “stretto” è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.
L’autosorveglianza di cui sopra (auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti) ha la durata di 5 giorni. Alla comparsa dei primi sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Aggiornamento del 03.01.2022
Il 30 dicembre 2021 il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare (scaricabile a fondo pagina) che ha modificato le misure di quarantena ed isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della variante Omicron.
Nella tabella di seguito riportata sono riassunte le modifiche introdotte in relazione alla QUARANTENA per i CONTATTI STRETTI di una persona positiva al Covid 19.
QUARANTENA PER UN “CONTATTO STRETTO” (ad ALTO rischio) DI UN POSITIVO:
CASI POSSIBILI
CASI POSSIBILI |
Soggetto vaccinato con 2 dosi (o 1 dose solo per chi è stato vaccinato con Johnson & Johnson) da meno di 120 giorni o soggetto che ha ricevuto la terza dose o soggetto guarito da infezione da Covid 19 nei 120 giorni precedenti | Soggetto vaccinato con 2 dosi (o 1 dose solo per chi è stato vaccinato con Johnson & Johnson) da più di 120 giorni se asintomatici | Soggetto non vaccinato o soggetto che non ha completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi o 1 dose solo per chi è stato vaccinato con Johnson & Johnson) o soggetto che ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni |
COSA FARE |
nessuna quarantena ma obbligo di FFP2 per 10 giorni test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dopo la data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 | 5 giorni di quarantena, poi tampone molecolare o antigenico negativo | 10 giorni di quarantena, poi tampone molecolare o antigenico negativo |
Per i contatti “A BASSO RISCHIO” qualora abbiano sempre indossato le mascherine chirurgiche o FFP2 non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
Ricordiamo che rientra tra i CONTATTI STRETTI o “AD ALTO RISCHIO”:
Per CONTATTI “A BASSO RISCHIO invece si intende:
ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CONTAGIATI
La Circolare ministeriale del 30.12.21 precisa inoltre che per i soggetti contagiati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purchè gli stessi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e a condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Aggiornamento del 20.08.2021
Il Consiglio dei Ministri, tra le FAQ di recente pubblicazione, precisa che l’accesso alle mense aziendali per il consumo dei pasti è riservato ai soli dipendenti muniti di Green Pass (Certificazione verde COVID-19) analogamente a quanto avviene nei ristoranti. Questo il testo della FAQ: "Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19? Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021".
È opportuno precisare che la disposizione è stata contestata da diverse sigle sindacali che ritengono questa richiesta illegittima poiché le mense aziendali sono strettamente connesse all’attività lavorativa, luogo dove principalmente l’esibizione del Certificato verde non è necessario. Non si escludono pertanto successive risposte del Governo.
Aggiornamento del 12.04.2021
Il nuovo “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”
Lo scorso 6 aprile è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo condiviso nella versione del 24 aprile 2020 cominciava infatti, circa un anno dopo la sua prima stesura, a non essere più in linea con le nuove norme relative alla pandemia.
Si è resa quindi necessaria una revisione che ne ha aggiornato i contenuti.
La revisione è avvenuta dopo un approfondito confronto, in videoconferenza, che ha portato alla sottoscrizione della nuova versione del Protocollo condiviso, nello stesso giorno in cui è stato firmato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Con questa nuova versione il Protocollo viene modificato anche nel titolo (in precedenza era “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”) correggendo un’inesattezza formale: il nome corretto del nuovo coronavirus è SARS-CoV-2 e non COVID-19, che è invece il nome della malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2.
L’obiettivo del Protocollo rimane quello di fornire le corrette indicazioni operative da seguire negli ambienti di lavoro per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro di tipo non sanitario.
Segnaliamo di seguito alcune delle novità introdotte.
Modalità di ingresso in azienda: viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l'infezione dal virus deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente (si veda la Circolare del Ministero della Salute del 12.10.20) e che i lavoratori positivi oltre il 21° giorno sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario.
Pulizia e sanificazione in azienda: il nuovo Protocollo specifica di fare riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22.5.20 per le modalità di pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro; la Circolare indica i tre "punti fermi" da seguire (pulire accuratamente superfici e oggetti con acqua e detergenti neutri, disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati e garantire sempre un' adeguata ventilazione e ricambio d'aria) ed evidenzia la necessità di registrare le operazioni di sanificazione.
Formazione: è stata eliminata la deroga all'aggiornamento della formazione professionale in materia di sicurezza entro i termini previsti (ad es. per gli addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso o carrellisti).
Il nuovo Protocollo condiviso e le Circolari del Ministero della Salute sopra citate sono scaricabili alla fine di questa pagina.
Aggiornamenti precedenti
Protocolli aziendali
Ricordiamo che tutte le aziende devono mettere in atto le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro riportate in un documento nominato “PROTOCOLLO AZIENDALE COVID”.
Il DPCM del 3 novembre 2020 ha confermato quanto previsto dal Protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020 (il documento è scaricabile alla fine di questa pagina).
Ricordiamo inoltre che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In particolare, in ogni ambiente di lavoro:
• devono essere fornite informazioni ai lavoratori e ai clienti sui comportamenti corretti da adottare (obblighi e divieti);
• deve essere effettuata e registrata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica (con idonei prodotti) degli ambienti di lavoro;
• devono essere messe in atto procedure per evitare assembramenti di persone, deve essere rispettata e fatta rispettare la distanza di sicurezza interpersonale e devono essere indossati i dispositivi di protezione individuale da lavoratori e clienti;
• deve esserci ampia disponibilità di liquidi igienizzanti posti in corrispondenza dei punti di accesso, delle aree comuni, dei servizi igienici, ecc;
• può essere misurata la temperatura corporea;
• deve essere formalizzata la costituzione del “Comitato Covid” aziendale per l’applicazione e la verifica delle misure applicate.
Per gli esercizi commerciali e per tutti i locali aperti al pubblico ricordiamo che è stato introdotto l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso.
Negli allegati scaricabili a fondo pagina sono presenti, tra l’altro, le Linee Guida per le Attività Economiche dell’8 ottobre 2020, il Protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali, alcune indicazioni utili fornite dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute che vi invitiamo a consultare.
Tra le circolari pubblicate dal Ministero della Salute segnaliamo in particolare quella del 12 ottobre che ha chiarito alcuni dubbi sulla gestione di “sintomatici” e “asintomatici” nonché la differenza tra “quarantena” e “isolamento fiduciario” spesso usati erroneamente come sinonimi.
La quarantena per Covid
La quarantena interessa le persone sane che sono venute a contatto con un positivo e potrebbero essere potenzialmente esposte al rischio infettivo. Poiché l’obiettivo è monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare nuovi casi, le persone in quarantena non devono avere contatti con nessuno per la durata del periodo di incubazione del virus (circa 10 giorni).
L’isolamento fiduciario per Covid
L’isolamento fiduciario riguarda i casi accertati di Covid-19 (positivi al tampone), che devono separarsi dalla comunità ed evitare in tutti i modi la trasmissione dell’infezione. Il periodo di contagiosità può essere diverso a seconda della presenza o meno dei sintomi e la durata dell’isolamento può quindi cambiare. Vediamo insieme quali sono le tempistiche corrette e le procedure da seguire in caso di isolamento e quarantena.
Isolamento fiduciario: cosa fare con tampone positivo e sintomi
Coloro che presentano i sintomi da Covid-19 e risultano positivi al tampone, per rientrare in comunità dopo l’isolamento devono aspettare almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e devono aver effettuato un test molecolare (tampone classico) con esito negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Non vengono presi in considerazione perdita di olfatto (anosmia) e perdita di gusto (ageusia) perché possono avere una persistenza prolungata nel tempo.
Isolamento fiduciario: cosa fare con tampone positivo e assenza di sintomi
Gli asintomatici con tampone positivo possono rientrare alla propria vita sociale solo dopo un periodo di isolamento fiduciario di almeno 10 giorni dalla positivizzazione, e solo in seguito a un ulteriore tampone con risultato negativo.
Cosa fare se il tampone non si negativizza?
Possono verificarsi situazioni in cui gli asintomatici e coloro che non presentano più sintomatologia, rimangano positivi per lungo tempo. In questo caso, e a seconda delle caratteristiche dei singoli, è necessario consultarsi con gli esperti per valutare la possibilità di interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo perché gli ultimi studi hanno mostrato che la quantità di carica virale in naso e gola si abbassa significativamente subito dopo lo sviluppo dei sintomi e che la durata effettiva dell’infettività non è solitamente più lunga di dieci giorni dall’inizio dei sintomi.
Cosa fare se si è stati a contatto con un caso accertato di Covid-19?
Coloro che sono entrati a contatto con un caso accertato di Covid-19 devono rispettare un periodo di quarantena della durata di:
▪ 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo senza doversi poi sottoporre ad alcun test;
▪ oppure di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo, seguiti da un test antigenico o molecolare con esito negativo.
DOCUMENTI UTILI
Rendiamo disponibili in questa pagina alcuni documenti utili alle imprese in attività al fine di gestire la sicurezza in azienda durante l'emergenza Covid 19.
Nel link a fondo pagina potete trovare e scaricare:
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.