La nuova riforma degli ammortizzatori sociali, introdotta con la Legge n. 234/2021, prevede l'obbligo, per tutte le aziende che occupano almeno 1 dipendente, di essere iscritte ad un Fondo di solidarietà Bilaterale. La norma è operativa dallo scorso 1° gennaio 2022
Le prestazioni
Il Fondo eroga l'assegno di integrazione salariale, che ha la durata di:
L'ammontare dell'assegno di integrazione salariale ha un massimale di importo pari a quello delle altre integrazioni ordinarie, straordinarie e di solidarietà. Per l’anno 2022 l’importo del massimale unico è pari ad euro 1.199,72.
L'aliquota di finanziamento ordinaria del FIS è:
È stata introdotta la possibilità (a partire dal 1° gennaio 2025) per le aziende fino a 5 dipendenti di un abbassamento dell'aliquota nella misura del 40% se per 24 mesi non ricorreranno ad alcun ammortizzatore.
Per il solo anno 2022 le aliquote del FIS sono:
Il contributo addizionale dovuto per le integrazioni salariali del FIS è pari al 4% della retribuzione persa.
ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota ordinaria ai predetti Fondi è condizione per il rilascio del DURC.
A chi spettano le prestazioni
Le prestazioni spettano a tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di primo e terzo livello, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
Per accedere alle integrazioni salariali, i dipendenti dovranno avere 30 giorni di lavoro effettivo nell'unità produttiva, ad eccezione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi non oggettivamente evitabili. Nel computo vanno comprese le ferie, le malattie, gli infortuni sul lavoro e l'assenza obbligatoria per maternità.
Il lavoratore che svolgerà attività di lavoro subordinata di durata superiore a 6 mesi, o anche di lavoro autonomo durante il periodo integrativo, non avrà diritto al trattamento per le giornate di lavoro prestate. Se l'attività sarà a tempo determinato con un contratto inferiore ai 6 mesi il trattamento verrà sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Causali di intervento
Si ricorda che le causali di intervento dell’integrazioni salariali ordinarie, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 148/2015, non modificato, sono:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
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