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FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ANCHE PER LE PICCOLE IMPRESE

Con la recente riforma degli amortizzatori sociali, dal 1° gennaio 2022 è stato esteso l'obbligo della copertura delle integrazioni salariali

giovedì 27 gennaio 2022
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: COME E QUANDO INVIARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: COME E QUANDO INVIARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La nuova riforma degli ammortizzatori sociali, introdotta con la Legge n. 234/2021, prevede l'obbligo, per tutte le aziende che occupano almeno 1 dipendente, di essere iscritte ad un Fondo di solidarietà Bilaterale. La norma è operativa dallo scorso 1° gennaio 2022

Le prestazioni
Il Fondo eroga l'assegno di integrazione salariale, che ha la durata di:

  • 13 settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da datori di lavoro che, mediamente, occupano fino a 5 dipendenti;
  • 26 settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da imprese che, mediamente, occupano più di 6 dipendenti.

L'ammontare dell'assegno di integrazione salariale ha un massimale di importo pari a quello delle altre integrazioni ordinarie, straordinarie e di solidarietà. Per l’anno 2022  l’importo del massimale unico è pari ad euro 1.199,72.

L'aliquota di finanziamento ordinaria del FIS è:

  • 0,50% per i datori di lavoro che, mediamente, occupano fino a 5 dipendenti;
  • 0,80% per i datori di lavoro che, mediamente, occupano oltre 5 dipendenti.

È stata introdotta la possibilità (a partire dal 1° gennaio 2025) per le aziende fino a 5 dipendenti di un abbassamento dell'aliquota nella misura del 40% se per 24 mesi non ricorreranno ad alcun ammortizzatore.

Per il solo anno 2022 le aliquote del FIS sono:

  • 0,15% per i datori dimensionati fino a 5 dipendenti
  • 0,55% se i lavoratori sono compresi tra i 6 ed i 15
  • 0,69% se l'organico è superiore alle 15 unità.
  • Le imprese esercenti le attività commerciali, logistica, viaggio e turismo, operatori turistici che occupano più di 50 dipendenti pagano lo 0,24%;

Il contributo addizionale dovuto per le integrazioni salariali del FIS è pari al 4% della retribuzione persa.

ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota ordinaria ai predetti Fondi è condizione per il rilascio del DURC.

A chi spettano le prestazioni
Le prestazioni spettano a tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di primo e terzo livello, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

Per accedere alle integrazioni salariali, i dipendenti dovranno avere 30 giorni di lavoro effettivo nell'unità produttiva, ad eccezione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi non oggettivamente evitabili. Nel computo vanno comprese le ferie, le malattie, gli infortuni sul lavoro e l'assenza obbligatoria per maternità.

Il lavoratore che svolgerà attività di lavoro subordinata di durata superiore a 6 mesi, o anche di lavoro autonomo durante il periodo integrativo, non avrà diritto al trattamento per le giornate di lavoro prestate. Se l'attività sarà a tempo determinato con un contratto inferiore ai 6 mesi  il trattamento verrà sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Causali di intervento
Si ricorda che le causali di intervento dell’integrazioni salariali ordinarie, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 148/2015, non modificato, sono:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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