.
mercoledì 29 settembre 2021Il prossimo 30 settembre il PIN Inps andrà definitivamente in soffitta per lasciare spazio alle identità digitali SPID, CIE e CNS. L’unica eccezione sarà per i PIN rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Se non si rientra in questa categoria, dunque, per consultare il proprio Cassetto Previdenziale e accedere ai servizi dell’Istituto occorrerà, se non se ne è già in possesso, procurarsi le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale, della Carta di Identità Elettronica o della Carta Nazionale dei Servizi. Ma c’è una novità importante per chi non ha la possibilità o le competenze per usare Internet: la delega dell’identità digitale.
Cos’è la delega dell’identità digitale
Dal 16 agosto scorso chi non riesce ad utilizzare in autonomia i servizi online Inps può delegare un’altra persona di sua fiducia a navigare sul portale web dell’Istituto per suo conto attraverso lo strumento della delega dell’identità digitale. Una nuova funzionalità – spiega l’Inps – introdotta in accordo con il Ministro per l’innovazione e la transizione digitale per rendere più facile l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La delega dell’identità digitale è a disposizione anche di tutori, curatori, amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale per agire in favore dei soggetti rappresentati e dei minori.
Come funziona
L’Inps fornisce tutte le istruzioni per utilizzare la nuova funzionalità nella circolare n. 127 del 2021. Ogni persona potrà designare un solo delegato. Ogni delegato potrà rappresentare a sua volta non più di cinque persone. Il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno. Sarà il delegante a stabilire la durata della delega. La delega può però essere attiva anche a tempo indeterminato. Resta ferma la facoltà del delegante di revocarla in qualsiasi momento, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.
Il delegato dovrà autenticarsi sul portale dell’Inps con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Successivamente potrà scegliere se operare per sé o per conto del delegante. La delega attiva potrà inoltre essere utilizzata anche presso gli sportelli “fisici” dell’Inps. In quest’ultimo caso il delegato dovrà presentarsi munito di documento di identità.
Come presentare la domanda di delega
Per chiedere la delega dell’identità digitale, occorre recarsi presso uno sportello Inps con il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale e una copia del documento di riconoscimento del delegante. Una volta registrata la richiesta, il sistema telematico dell’Inps invierà una notifica via mail o sms sia al delegante che al delegato.
Deroghe per i più fragili
C’è una deroga prevista per le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a muoversi a causa di patologie. In questi casi, la registrazione della delega potrà essere effettuata anche dal futuro delegato. Oltre allo specifico modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la sede INPS per motivi di salute, il delegato dovrà presentare un’attestazione sanitaria prodotta da un medico del Servizio Sanitario Nazionale che certifica la patologia, il documento di identità originale del delegante e una copia del proprio documento di identità.
Anche tutori, curatori, amministratori di sostegno, esercenti la potestà genitoriale possono chiedere di registrare la delega per conto della persona o del minore che rappresentano. In questi casi l’Inps chiede un’apposita documentazione per certificare o autocertificare la rappresentanza legale.
Per saperne di più sull’attivazione dello SPID vi invitiamo a leggere l’articolo dedicato. Per qualsiasi altra informazione sono a disposizione gli uffici del Patronato 50&Più di Vicenza (tel. 0444 964300).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.