Negli ultimi giorni si sono susseguite alcune novità in tema di sicurezza Covid-19 per le aziende. Vediamo da vicino alcune novità in materia.
In relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 la Regione Veneto ha escluso la necessità di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (necessario invece per gli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o nei quali il rischio di infezione da SARSCoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale).
Peraltro le aziende devono elaborare, con il coinvolgimento del RSPP, del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un piano di intervento, denominato “Protocollo aziendale”, nel quale riportare le misure anticontagio adottate.
Si riportano le principali misure che, oltre ad essere attuate, devono essere riportate nel Protocollo ed in ogni caso oggetto di specifica formalizzazione:
Gli Uffici di Confcommercio Vicenza sono a disposizione e forniscono informazioni e chiarimenti (tel. 0444/964300) con monitoraggio continuo della situazione e degli aggiornamenti normativi.
DOCUMENTI UTILI
Rendiamo disponibili in questa pagina alcuni documenti utili alle imprese in attività al fine di gestire la sicurezza in azienda durante l'emergenza COVID19.
Nel link a fondo pagina potete trovare e scaricare:
SOSPENSIONI - PROROGHE - VARIAZIONI
Informiamo di alcune sospensioni, proroghe e variazioni temporanee legate all'emergenza coronavirus.
Bando ISI Inail
La Direzione Centrale dell’Inail ha reso noto che sono state disposte sospensioni dei termini amministrativi e proroghe per le fasi di realizzazione e rendicontazione.
In particolare, per le fasi di verifica amministrativa e tecnica i termini previsti nei bandi ISI sono sospesi fino al 15 aprile; la sospensione comprende anche il termine per l’acquisizione di eventuali integrazioni documentali e di ulteriori informazioni per la valutazione del progetto. È sospesa anche la decorrenza dei termini per le fasi di realizzazione e rendicontazione, relativamente ai progetti che hanno ricevuto il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza.
Prevenzione incendi
L’art. 103 del DL “Cura Italia” del 17.03.20 tratta della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza e prevede che “i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. In una Circolare del 19 marzo i Vigili del Fuoco precisano che, tra tali certificati, ricadono anche:
• le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011,
• le omologazioni dei prodotti antincendio,
• i termini ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.
Riteniamo utile evidenziare inoltre che il 12 marzo scorso i VVF hanno pubblicato la disposizione n. 5793 in cui si precisava che "devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale."
AMBIENTE
Proroga scadenze
A seguito dell'emergenza sono stati prorogati al 30 giugno 2020 tra l’altro i seguenti termini:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
b) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
F-GAS - Emergenza Covid-19 e verifiche perdite di climatizzatori ed attrezzature
Il Ministero dell’Ambiente con circolare del 06/04/2020 ha chiarito che in caso di scadenza dei termini per il controlli periodici delle perdite, obbligatori per le apparecchiature contenenti gas fluorurati, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020, la verifica dovrà essere comunque eseguita, salvo che sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. per le imprese le cui attività è sospesa) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza idonee ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.
Il termine di 30 giorni per l’inserimento in Banca Dati dei controlli delle perdite periodici è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compreso, e riprenderà a decorrere dal 16 aprile, fermo restando nuovi termini fissati da successivi provvedimenti normativi.
Gestione rifiuti – Variazioni legate all’emergenza pandemia
Il Ministero dell’Ambiente, con circolare del 30 marzo 2020 ha fornito una serie di indicazioni per superare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza CoV-2 finalizzate ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti e, al contempo, garantire la sicurezza per i lavoratori del settore, nonché la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Segnaliamo, in particolare, le seguenti indicazioni:
Capacità di stoccaggio
Viene prevista la possibilità di concedere agli impianti autorizzati ex art. 208 e titolo III-bis, Parte II del D.lgs. 152/06 - con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza - un aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, pari ad un massimo del 50% di quella autorizzata. Anche gli impianti autorizzati con procedura semplificata (artt. 214 e 216) potranno usufruire del medesimo incremento della capacità di stoccaggio. La SCIA dovrà essere indirizzata all’Autorità competente, alla Prefettura, all’ARPA e ai Vigili del fuoco, e dovrà essere accompagnata da una relazione che asseveri i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento nonché il rispetto delle condizioni in materia di prevenzione incendi; la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento dei volumi; il possesso di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati; la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche; l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento.
Deposito temporaneo dei rifiuti
Per fare fronte all’emergenza potrà essere consentito il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, del D.lgs. 152/2006 (pari ad un massimo complessivo di 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi), mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 18 mesi.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).