Dopo aver visto, la scorsa settimana, le principali misure del "Decreto Rilancio" dal punto di vista del Fisco e del sostegno alle imprese, questa settimana affrontiamo il capitolo lavoro, dove il provvedimento apporta alcune significative novità.
Va detto, in premessa, che attualmente il Decreto sta compiendo l'iter parlamentare che porterà alla sua conversione in legge e potrebbero esserci modifiche. In questo senso, nei giorni scorsi, Confcommercio è stata ascoltata nel corso dell'Audizione alla commissione Bilancio della Camera.. "C'è bisogno di fare di più e meglio sia per gli ingenti danni che l'emergenza ha provocato alle imprese sia per i danni sociali che la perdita di aziende del commercio, del turismo e della ristorazione potrebbe portare come aumento del disagio sociale", è stato uno dei passaggi fondamentali dell'intervento del vicepresidente di Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, in un'audizione. Stoppani ha aperto il suo intervento sottolineando l'apprezzamento per la soppressione delle clausole di salvaguardia Iva e accise, indicando poi che "è il tempo di un progetto di rilancio che agisca sia sulle emergenze sia sulle fragilità strutturali di lungo corso del nostro Paese". In particolare, per Confcommercio, è necessario evitare che il fardello dei debiti diventi il macigno dei debiti rafforzando gli interventi a fondo perduto a titolo di ristoro dei danni subiti dalle imprese", estendendo il riferimento oltre al fatturato del solo mese di aprile e includendo anche i professionisti.
Tornando alla norma, di seguito andiamo ad analizzare le misure apportate a sostegno del lavoro:
(art. 68)
Modifiche all’articolo 19 del Decreto "Cura Italia" in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
È stata prevista una proroga di ulteriori 9 settimane, in aggiunta alle 9 già previste, in caso di riduzione o sospensione oraria dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19. Tale misura consente di fruire di 14 settimane (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 settimane nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.
Esclusivamente per il settore Turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, le suddette 4 settimane possono essere utilizzate anche prima di settembre 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Tale disposizione ha introdotto alcuni limiti sui periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, disponendo scadenze entro le quali usufruire dei periodi di trattamento, con il rischio che non si riesca ad usufruire dell’intero periodo consentito o di avere mesi non coperti.
Lo stesso articolo 68 ha reintrodotto la procedura sindacale per l’accesso all’assegno ordinario, eliminata con la conversione in legge del “Cura Italia”. Pertanto, i datori di lavoro che intendono accedere all’assegno ordinario, dovranno svolgere la procedura di informazione, consultazione e esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
È stato modificato anche il termine di presentazione dell’istanza di accesso, che deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione oraria (non più entro la fine del quarto mese). A tal proposito, in caso di invio tardivo della domanda, il trattamento sarà riconosciuto al massimo fino alla settimana prima la data di presentazione della stessa. Per gli ulteriori eventuali periodi antecedenti non verrà riconosciuto il trattamento di assegno ordinario.
Il termine di presentazione delle domande, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, è fissato al 31 maggio 2020. Le domande presentate oltre il 31 maggio dovranno seguire la nuova scadenza riferita a un mese come sopra descritta.
Ai beneficiari dell’assegno ordinario viene riconosciuto l’assegno al nucleo familiare (ANF). La disposizione ha previsto, inoltre, che i dipendenti destinatari dell’assegno ordinario, per poter usufruire delle relative forme di sostegno, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro al 25 marzo 2020.
(art. 69)
Modifiche all’articolo 20 del Decreto "Cura Italia" in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.
È stato previsto l’innalzamento della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale a diciotto settimane anche per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, con fruizione differenziata in base alle scadenze indicate.
(art. 70)
Modifiche all’articolo 22 del Decreto "Cura Italia" in materia di Cassa integrazione in deroga.
È stato previsto, anche in caso di cassa in deroga, l’innalzamento della durata massima di trattamento di integrazione salariale fino a 18 settimane, di cui le prime 14 (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 agosto e le ulteriori 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre.
Nella Regione Veneto, prima di accedere alle ulteriori 5 settimane previste dal Decreto Rilancio, devono essere fruite le ulteriori 4 settimane previste dall’accordo del 20 marzo 2020.
Complessivamente sono 22 le settimane concesse, di cui le prime 13 + 5 nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 agosto e le ulteriori 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre.
Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi anteriori al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
È stato, inoltre, reintrodotto l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo sindacale per l’accesso alla cassa in deroga dei datori che hanno chiuso l’attività a seguito dei provvedimenti di contenimento emanati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica. Tale obbligo era stato escluso con la conversione in legge del d.l. 18/2020.
La disposizione ha previsto, poi, che i dipendenti destinatari del trattamento di Cassa in deroga, per poter usufruire delle relative forme di sostegno, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro al 25 marzo 2020.
(art. 71)
Ulteriore modifiche in materia di integrazione salariale
L’articolo 71 introduce alcune nuove disposizioni in materia di integrazione salariale. In particolare si prevede l’introduzione, nel decreto legge n.18/2020 (c.d. Cura Italia), di tre nuove fattispecie:
a) Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali (art. 22 ter). Viene istituito un apposito capitolo di bilancio per il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020.
Le predette risorse possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante decreti del Ministro del lavoro ed il Ministro dell’economia, da adottare entro il 31 luglio 2020, prevedendo eventualmente anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale.
b) Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (art. 22 quater). Si prevede che i trattamenti di integrazione salariale, in deroga, di cui all’articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, successivi alle prime nove settimane (13 per la Regione Veneto) riconosciuti dalle Regioni siano concessi dall’INPS, previa domanda del datore di lavoro da inoltrare telematicamente all’Istituto.
Pertanto l’INPS provvede all’erogazione delle prestazioni di cassa in deroga, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. In caso di superamento del limite di spesa, l’Inps non potrà emettere altri provvedimenti concessori.
La domanda di concessione del trattamento di cassa in deroga può essere trasmessa alla sede Inps territorialmente competente decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Decorsi i trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome viene confermata la possibilità di inoltrare la domanda di Cassa in deroga al Ministero del Lavoro.
La disposizione, al comma 4, prevede altresì tempistiche specifiche per la presentazione della domanda di pagamento diretto da parte dei datori di lavoro. Il trattamento di Cassa in deroga erogato dall’INPS è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.
c) Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario (art. 22 quinquies). Si prevede che le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto per CIGO e assegno ordinario, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, siano disciplinate dalla procedura di cui al precedente articolo 22 quater, comma 3.
(art. 72)
Modifiche agli articoli 23 e 25 del Decreto "Cura Italia" in materia di specifici congedi per i dipendenti.
In materia di congedi per i dipendenti del settore privato, viene portato a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, e viene esteso il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.
Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. In aggiunta ai congedi indennizzati, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici, senza corresponsione di indennità, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
È aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da 600 euro a 1200 euro, erogabili anche per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus baby-sitting è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
(art. 73)
Modifiche all’articolo 24 del Decreto "Cura Italia" in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La disposizione prevede che il numero di giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per una spettanza totale, quindi, nel periodo considerato, di 18 giorni (3 gg. maggio + 3 gg. giugno + 12 gg).
(art. 74)
Modifiche all’articolo 26 del Decreto "Cura Italia" in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.
La disposizione reca modifiche in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.104/1992, è equiparato al ricovero ospedaliero.
(art. 76)
Modifiche all’articolo 40 del Decreto "Cura Italia" in materia di sospensione delle misure di condizionalità.
Viene estesa la sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione del Reddito di cittadinanza, NASPI e DIS-COLL da due a quattro mesi.
(art. 80)
Modifiche all’articolo 46 del Decreto "Cura Italia" in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La disposizione porta da 60 giorni a 5 mesi il termine entro il quale è precluso procedere ai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Entro il medesimo termine vengono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Inoltre, il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Rispetto all’ulteriore proroga prevista per il divieto di licenziamento, si evidenzia che tale misura necessiterebbe di essere uniformata con le nuove tempistiche previste per la fruizione in due “tranche” dei trattamenti di integrazione salariale, considerando il possibile verificarsi di periodi non coperti da CIG o assegno ordinario per via dell’esaurimento delle 14 settimane di trattamento prima di settembre. I datori di lavoro si troverebbero a non poter cessare i rapporti di lavoro e, allo stesso tempo, a non poter utilizzare ammortizzatori sociali.