Tutti gli operatori del settore alimentare devono formalizzare ed attuare delle procedure volte a garantire la rintracciabilità degli alimenti (in sintesi mantenere documentazione che attesti “chi mi fornisce cosa e quando” e “a quale impresa fornisco cosa e quando”). E’ quanto prevede il Regolamento 178/2002, ma va detto che tali procedure (da inserire anche nel piano di autocontrollo HACCP) possono essere definite e decise con una certa discrezione dall’operatore, il quale ha essenzialmente l’onere di garantire che il procedimento seguito assicuri rintracciabilità in tempi brevi in caso di allerta, di ritiro o di richiamo del prodotto pericoloso.
Limitatamente al settore dei prodotti di origine animale (carne, uova, latte, formaggi, ecc.) un ulteriore norma comunitaria (il Regolamento n.931/2011) ha recentemente stabilito, tuttavia, alcuni ulteriori (e più precisi) dettagli in relazione alle procedure da seguire, definendo quindi, per tali prodotti, un regime di fatto più restrittivo.
Ambito di applicazione. I prodotti interessati alle previsioni del Reg. 931/2011 sono tutti i prodotti di origine animale (sia trasformati che non trasformati). La norma non si applica, però, nel caso in cui siano composti sia da prodotti di origine animale trasformati, che da prodotti vegetali.
I soggetti interessati. Sono, essenzialmente, i trasformatori (ad esempio macellatori, laboratori di sezionamento) ed i grossisti di prodotti di origine animale. Sono assoggettati alla norma anche, indirettamente, i dettaglianti di prodotti di origine animale (ad esempio macellerie, negozi, rosticcerie) ed i ristoratori.
Cosa devono fare i grossisti. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la vendita ad altri operatori (quindi non al dettaglio) devono mettere a disposizione di questi ultimi e delle autorità competenti se lo richiedono, le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale:
- una descrizione dettagliata degli alimenti;
- il volume o la quantità degli alimenti;
- per la merce in entrata: il nome e l’indirizzo dell’operatore che, fisicamente, ha spedito la merce e, se diverso dallo speditore, anche il nome del proprietario della merce;
- per la merce in uscita: il nome e l’indirizzo dell’operatore che, fisicamente, riceverà la merce e, se diverso dal ricevente, anche il nome del proprietario della merce
- un riferimento di identificazione del lotto o della partita, a seconda del caso;
- la data di spedizione.
Dette informazioni sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.
Il grossista/fornitore adotta, a sua discrezione, un modulo adeguato in cui vanno inserite le informazioni. La condizione è però che le informazioni siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l'operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti.
Cosa devono fare dettaglianti (es. macellerie, gastronomie) e ristoratori, oltre che i grossisti. Devono rendere disponibili, senza indebiti ritardi e su richiesta dell'autorità competente (e finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati), le informazioni che, aggiornate quotidianamente, sono comunicate dal fornitore.
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