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MANIPOLAZIONE ALIMENTI E FORMAZIONE

La Regione ha stabilito nuove modalità di aggiornamento e informazione per il "Libretto sanitario": obbligo del corso entro sei mesi

lunedì 11 febbraio 2013
Con L.R. 41/2003 il Consiglio Regionale Veneto ha sostituito l’obbligo del libretto sanitario per quanti manipolano alimenti, con misure di autocontrollo, formazione e informazione, disponendo poche e precise metodologie formative.
La Regione Veneto ha ora deciso di aprire alle  aziende  un  ventaglio  di  soluzioni. L’intento è di dare attuazione completa al Regolamento CE 852/2004, che prevede per le imprese un ruolo centrale nella formazione/informazione del proprio personale, e di conformare la disciplina  a  quella  adottata  da  altre  amministrazioni vicine, come, ad esempio, la Regione Lombardia.
Pertanto, in conformità all’ordinamento e alla disciplina regionale vigente, l’obbligo di formazione/informazione è ancora  assolto in modalità diversificate a seconda che il personale entri o meno in contatto diretto o indiretto con gli alimenti.
Sulla base di tale distinzione sono individuati due gruppi di operatori del settore alimentare: Gruppo 1, chi non manipola alimenti;
Gruppo 2, chi manipola alimenti.
Per gli operatori del Gruppo 1, le misure di formazione/informazione sono assolte con la presa visione delle “Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti” (detto anche DECALOGO - documento disponibile in Associazione)
La presa visione del decalogo è  dimostrata  dall’apposizione sul documento di  data, timbro  dell’impresa e  firma di ciascuno  degli  addetti  dell’impresa  alimentare  (titolare,  dipendenti,  collaboratori ecc.)  entro  30  giorni dall’inizio dell’attività o del rapporto di lavoro. Il documento è conservato agli atti dell’impresa, a disposizione delle autorità di vigilanza. La procedura è ripetuta a cadenza triennale dalla data della precedente sottoscrizione. La responsabilità in ordine alla procedura suddetta è in capo al titolare dell’impresa alimentare o suo delegato.
Per gli operatori del Gruppo 2, le misure di formazione/informazione sono assolte con la  partecipazione obbligatoria di  ciascuno  degli  addetti dell’impresa alimentare (titolare, dipendenti, collaboratori ecc.) ad un percorso formativo ulteriore (corso). In ogni caso, entro 6 mesi dall’avvio dell’attività o dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, scatta l’obbligo di formazione ulteriore  (corso) attraverso una delle seguenti opzioni:  formazione frontale; attività seminariale; autoformazione aziendale;  formazione a distanza.
Ciascuna di  queste  opzioni  comporta un  unico  documento  conforme  a  modello  regionale,   che identifica tipologia, sede, data, docente/relatore, scadenza e tutti gli elementi che consentono di risalire all’evento formativo.
Il rinnovo dell’attestazione va effettuato entro 3 anni dalla data di rilascio, in una qualsiasi delle opzioni sopra indicate.
Esoneri
Sono esonerati dall’obbligo di formazione ex art. 1 L.R. 41/2003:
- i soggetti in possesso di uno dei titoli di laurea previsti per i docenti
- i possessori dell’Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario
- i soggetti in possesso del Certificato per l’Attività di Somministrazione e Vendita di Prodotti Alimentari ed equipollenti – in particolare:
-    aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività;
-    aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
-    essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Elenco regionale dei docenti
I soggetti che intendono esercitare la funzione di docente devono essere inseriti in un elenco pubblico, accessibile a chiunque dal sito istituzionale regionale.
L’iscrizione all’elenco verrà effettuata dagli uffici regionale, a semplice domanda dell’interessato.
Principio di reciprocità
In caso di attestati/abilitazioni rilasciati da altre Regioni/Province nel rispetto della disciplina regionale ivi vigente, si riterranno validi fino alla scadenza disciplinata dal documento stesso o dalla relativa disciplina.



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