OLIO D’OLIVA EXTRA VERGINE: NUOVI OBBLIGHI PER LE VENDITE SOTTOCOSTO
Necessario darne comunicazione al Comune dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell’inizio della vendita
Nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 14 gennaio 2013 n. 9 “Norme sulla Qualità e Trasparenza della filiera degli oli di oliva”. Si segnala in particolare il disposto dell’articolo 11 del provvedimento in esame che disciplina le vendite sottocosto degli oli di oliva extra vergini e che dovrà essere ritenuto prevalente rispetto alla precedente disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001 n. 218 sempre in tema di vendite sottocosto. Per la nuova legge, tali vendite riguardanti gli oli di oliva extra vergini dovranno esser soggette ad una comunicazione al Comune dove è ubicato l’esercizio commerciale, almeno venti giorni prima dell’inizio della vendita sottocosto, e potranno esser effettuate solamente una volta nel corso dell’anno. In aggiunta, tale possibilità viene esplicitamente vietata agli esercizi commerciali che, da soli o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di appartenenza, detengono una quota superiore al 10% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della Provincia dove hanno la loro sede.
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