È stato approvato l’atteso decreto ministeriale recante disposizioni nazionali sui vini dealcolati e parzialmente dealcolati. Il Decreto sancisce la possibilità di ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico di diverse categorie di vini. I prodotti così ottenuti saranno classificati come: "Dealcolato" nel caso in cui titolo alcolometrico non sia superiore a 0,5% vol. oppure "Parzialmente dealcolato" nel caso di titolo alcolometrico superiore a 0,5% ma inferiore al minimo della categoria originale.
La dealcolazione (che deve essere condotta sotto la responsabilità di un enologo o tecnico qualificato) potrà avvenire esclusivamente tramite i seguenti processi, utilizzati singolarmente o congiuntamente:
a) parziale evaporazione sottovuoto;
b) tecniche a membrana;
c) distillazione.
L’etichetta deve riportare la dicitura "dealcolato" o "parzialmente dealcolato" a seguito della categoria; la categoria e il termine “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico. La dealcolizzazione non è consentita per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP). Anche le distillerie potranno svolgere le operazioni di dealcolazione del vino, seppur in locali separati dai locali ad uso distilleria.
Gli uffici di Confcommercio Vicenza restano a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti (tel. 0444 964300).
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