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CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE

Il "click day" per l'invio dell'istanza è individuato al 2 febbraio. Riconosciute le spese di riqualificazione sostenute nel 2016

martedì 24 gennaio 2017

Per le strutture alberghiere si è aperto lo scorso 9 gennaio la fase preparatoria di compilazione dell’istanza per fruire del credito d’imposta riconosciuto per le spese di riqualificazione sostenute nel 2016. Si tratta dell’agevolazione (introdotta nel 2015) che intende favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.
Il "click day" per l’invio dell’istanza è individuato al 2 febbraio 2017 (con termine finale fissato al 3 febbraio 2017).
Possono beneficiare del riconoscimento del credito solo le strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale, dunque, non  i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.
Il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, nei periodi di imposta d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due successivi. Il credito  è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti in «de minimis» e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale.Va ricordato infine che, a breve, prenderà avvio anche la fase preparatoria per la fruizione del credito d’imposta relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive, fissata al 6 febbraio 2017; il "click day" è individuato al 22 febbraio 2017 (con termine finale di invio fissato al 28 febbraio 2017).


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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