Agenzie di viaggio: un mese e mezzo alla rivoluzione. Entro il 31 dicembre, infatti, l’Italia dovrà recepire la direttiva europea sui pacchetti turistici, che entrerà in vigore il 1° luglio del 2018. Più garanzie per i consumatori, più grattacapi per le agenzie di viaggio. Che dovranno accendere una polizza assicurativa e/o aderire a un fondo di garanzia per sostenere i rimborsi dei pacchetti o l’immediato rientro dei clienti in caso di default finanziario dell’organizzatore.
È questo il punto della nuova direttiva che più angoscia le agenzie, ma non è l’unica novità contenuta nella nuova direttiva europea "pacchetti turistici e fondo di garanzia", nella quale le agenzie di viaggio aderenti alla Fiavet-Confcommercio vedono il principio di una svolta epocale che impegnerà migliaia di imprese del settore in tutta Italia tra fermenti organizzativi e perplessità.
Sono circa 9mila le agenzie di viaggio esistenti in Italia, oltre mille quelle operanti in Veneto. Ma sembra che solo il 50% si sia assicurato; l’altro 50% rischierà a breve pesanti sanzioni pecuniarie e anche la sospensione o revoca della licenza.
La Fiavet regionale, che aderisce a Confcommercio-Confturismo, le ha chiamate tutte a raccolta, nei giorni scorsi all’Holiday Inn di Mestre, per fare il punto della situazione assieme al consulente legale della Federazione nazionale, Federico Lucarelli. La sala conferenze gremita, centocinquanta partecipanti provenienti in gran parte dal Veneto, ma anche alcuni dal vicino Friuli Venezia Giulia, stanno a significare quanto siano complessi e sentiti questi temi.
“Un fondo di garanzia nazionale, gestito dallo Stato, c’era già, e veniva alimentato con il 4% dell’importo da noi pagato per la polizza di Responsabilità civile obbligatoria – spiega Renato Bellomi, presidente Fiavet-Confcommercio Veneto – Il problema è sempre lo stesso: quel fondo, ora chiuso ma ancora capiente per 4,8 milioni di euro, era gestito male, con una lentezza esasperante e carenza di personale operativo. Lento il sistema, lento l’arrivo dei risarcimenti. Quindi l’Europa ha inviato una procedura di infrazione all’Italia, la quale ha pensato bene di porre in capo alle agenzie di viaggio l’obbligo di assicurazione in caso di loro fallimento o insolvenza. Questo garantirà al viaggiatore/consumatore il rimborso delle quote versate per l’acquisto di pacchetti turistici mai onorati o il suo rientro qualora il fatto avvenga a viaggio iniziato. Così, oggi occorre, oltre ai requisiti già necessari, per svolgere attività di agenzia di viaggio anche l’assicurazione che tuteli il consumatore sul fallimento o insolvenza dell’agenzia. Insomma, si è risolto il problema dell’inefficienza statale facendo ricadere tutti gli oneri sulle spalle dell’impresa privata”.
La nuova Direttiva europea è molto dettagliata, con 30 articoli, e norma tutte le modalità di vendita, comprese le vendite on-line. Ha inoltre carattere imperativo e prevarrà sulle normative nazionali difformi e meno favorevoli al consumatore.
Non rientrano nella normativa i servizi organizzati da agenzie Business Travel, i pacchetti-servizi turistici collegati di durata inferiore alle 24 ore (salvo non ci sia un pernottamento) e i pacchetti-servizi collegati venduti occasionalmente senza scopo di lucro (purché non avvengano più di un paio di volte l’anno).
Non saranno inoltre considerati pacchetti turistici (quindi non ci saranno responsabilità degli organizzatori in caso di problemi di forza maggiore), i servizi turistici collegati, quelli composti di almeno due servizi diversi acquistati ai fini dello stesso viaggio per i quali l’agenzia è agevolatore, con pagamento distinto di ogni singolo servizio turistico.
La Direttiva disciplina i pacchetti tradizionali, i pacchetti proposti con prezzo forfettario, precombinati o combinati presso un unico tour operator, i pacchetti dinamici, i pacchetti commercializzati con denominazione di pacchetto, i pacchetti combinati dopo la conclusione di un contratto con cui si autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione (formula roulette, cofanetti di viaggio), i pacchetti acquistati anche presso professionisti distinti (click through services) attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta sono trasmessi dal professionista al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Di tutte queste tipologie di pacchetti saranno responsabili gli organizzatori.
Conclude Bellomi: “Dato il mutato scenario che individua i pacchetti di viaggio, è bene ribadire che qualsiasi organizzatore di viaggio dovrà necessariamente essere in possesso di abilitazione (licenza), della copertura per responsabilità civile, della garanzia di protezione in caso di insolvenza e fallimento, e dovrà ottemperare agli obblighi di informativa precontrattuale per “click through services”, come previsto per le Agenzie di Viaggi. Quindi anche compagnie aeree come ad esempio Ryanair dovranno corrispondere a questi requisiti ed obblighi, per evitare fenomeni di alterazione della concorrenza e del mercato”
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