GREEN PASS: REGOLE SUL CONTROLLO DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
I contenuti della recente circolare del Ministero dell'Interno sulle modalità di verifica per accedere ai servizi per i quali è prescritto la certificazione verde
mercoledì 11 agosto 2021
CONTROLLO DEL DOCUMENTO E GREEN PASS
Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 (scaricabile a fondo pagina), ha fornito maggiori disposizioni in ordine a quanto espresso dalla Ministra dell’Interno Lamorgese che, come noto, nelle dichiarazioni di lunedì 9 agosto, aveva preso una posizione netta sul problema del controllo sul documento di riconoscimento nei confronti dei clienti che vogliano usufruire di servizi e attività per l’accesso ai quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.
Il provvedimento del Viminale ora detta una linea sui controlli, precisando che:
- resta in capo ai soggetti identificati dall’art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno scorso l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi (o l'onere di verificare il possesso di documentazione equipollente prevista dalla norma);
- il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
- il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo, nei confronti di terzi;
- in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;
- qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.
Sul tema "Verifica dell'identità del possessore di Green Pass" e sui documenti equipollenti, Fipe Confcommercio Vicenza ha emanato una circolare, scaricabile dall'area riservata ai soci (previo accesso con le credenziali) da questo link.
Per maggiori informazioni contattare Fipe Confcommercio Vicenza al tel. 0444 964300.
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